Le regole anti inquinamento messe in campo a Schio. Divieto di circolazione e sanzioni per chi viola le disposizioni contro lo smog
Fino al 31 marzo del prossimo anno tornano in vigore le disposizioni anti smog in base a quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Negli ultimi dieci giorni, come si evidenzia dai grafici aggiornati quotidianamente da ARPAV i dati delle centralina di rilevamento presente nella nostra città, i livelli di Pm10 non presentano valori preoccupanti e la qualità dell’aria a Schio è buona (con una concentrazione di Pm10 al di sotto dei 50 µg/m3.
A prevenire comunque le concentrazioni più elevate prevedibili nei prossimi mesi, queste sono le misure che tutti i cittadini sono chiamati a osservare:
– divieto di circolazione nei giorni feriali (lunedì-venerdì) dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30 per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0, autoveicoli benzina Euro 0, 1 e autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3, nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella (tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi), P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour (tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone) via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra (tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi), via Gorzone (tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci). Da questo divieto sono escluse una serie di categorie di veicoli come quelli elettrici, ibridi e con impianto anche non esclusivo a gas naturale o gpl, nonché altri mezzi meglio elencati nell’ordinanza. Sono ovviamente esclusi dal divieto anche i mezzi istituzionali di Polizia e forze dell’ordine in genere, trasporto sanitario, scuola bus, veicoli per portatori di handicap, veicoli di pubblico servizio.
– obbligo di spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a impianti semaforici e passaggi a livello, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;
– divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
– obbligo di riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
– il divieto per i titolari/gestori degli esercizi commerciali di mantenere costantemente aperti gli accessi verso i locali interni e quindi, di mantenere chiuse le porte che, dall’esterno, danno accesso a detti locali.
– divieto di utilizzo di stufe a legno (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazione energetiche ed emissive non in classe “2 stelle” . La classificazione delle stufe è presente sul sito della Regione Veneto che ne stabilisce le caratteristiche per l’idoneità o meno.
La Cittadinanza è invitata a usare il meno possibile l’automobile in città, a privilegiare mezzi pubblici e mezzi non inquinanti: per tutti si rimanda a un senso di responsabilità individuale a beneficio dell’intera comunità.
Le sanzioni amministrative previste per le diverse violazioni vanno da 25 a 500 euro e in alcuni casi comprendono la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
Commenti
Posta un commento